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MARCATURA CE

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Il marchio CE è un marchio obbligatorio per la libera circolazione dei prodotti nei Paesi aderenti alla Comunità Europea 
e all’ European Free Trade Association (EFTA). Il marchio CE per i prodotti da costruzione, quindi, non è un marchio di 
qualità ma rappresenta un attestato di conformità a tutti i requisiti prescritti dalla Direttiva 89/106/CE del 21 Dicembre
1988. A partire dal 1° Dicembre 2005, il Serramentista che ha commercializzato nel mercato europeo una facciata senza 
incollaggio strutturale dei vetri ha dovuto apporre obbligatoriamente il marchio CE all’atto della vendita del prodotto 
secondo quanto prescritto dalla norma EN 13830.

Dal 1° Febbraio 2010 il Serramentista che commercializza nel mercato europeo un serramento o una porta pedonale deve 
apporre obbligatoriamente il marchio CE, in accordo alla norma di prodotto EN 14351-1.
La mancanza del marchio sul prodotto commercializzato può comportare la temporanea sospensione della vendita o, nei casi 
più gravi, il sequestro del serramento da parte delle autorità competenti. Le norme di prodotto stabiliscono che, per 
poter apporre il marchio CE, il Serramentista debba effettuare due attività:


• Test sul campione iniziale (ITT);
• Piano di controllo della produzione (FPC).


Il test sul campione iniziale ( ITT ) consiste nel testare presso gli Istituti Notificati la permeabilità all’acqua, 
all’aria e al vento e l’isolamento termico del serramento da commercializzare. Questi test potranno essere utilizzati 
ogni qualvolta il serramentista commercializza un serramento o una facciata con le medesime caratteristiche del campione 
testato. Dovranno, invece, essere eseguiti nuovamente quando il serramento o la facciata che si intende commercializzare 
si differenziano dai campioni inizialmente testati, per dimensioni e/o per prestazione testata, oppure quando cambiano le 
normative di riferimento. Il piano di controllo della produzione (FPC) consiste nel redigere ed osservare un manuale che 
descriva i controlli da eseguirsi durante il processo di lavorazione e assemblaggio del serramento o della facciata. 
Le registrazioni con i risultati dei controlli realizzati nelle varie fasi del processo produttivo dovranno essere 
conservate per cinque anni. Le norme di prodotto e la Guidance Paper M hanno previsto la possibilità per il Serramentista 
di avvalersi degli ITT ottenuti dalla System House, con modalità da definirsi attraverso la stipula di un apposito 
contratto.

 
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L’etichetta deve riportare i dati del produttore e le caratteristiche prestazionali del prodotto, come da EN 14351-1 e 
quindi attestare che il prodotto finito risponde a specifici requisiti e fornisce determinate prestazioni dichiarate, di 
cui il produttore (serramentista) si assume la responsabilità. Le etichette potranno essere applicate sul serramento 
oppure sull’imballo dello stesso, o ancora come foglio di accompagnamento dell’infisso. Su richiesta, oltre alla 
etichettatura, il produttore deve fornire anche la Dichiarazione di Conformità del serramento alle norme e direttive di 
riferimento.